Il Signor Mario viene da una serie di vicissitudini che lo hanno indotto a cambiare città e purtroppo per lui, anche lavoro e stile di vita. Da sempre libero professionista, affermato e riconosciuto per serietà, precisione e scrupolosità, si trova, un giorno, a varcare la soglia di un cantiere edile per un impiego assolutamente manovale. L’approccio con il nuovo impiego è però meno attivo di quello che si può pensare in questi casi. Il Signor Luigi, responsabile del cantiere, lo istruisce sulla nuova attività; lo fa con molto garbo ma allo stesso tempo con la giusta sicurezza di chi sa che per fare bene il proprio lavoro esistono delle norme da rispettare.
“Caro Signor Mario, gli eventi e le circostanze hanno spinto il nostro Governo ad elaborare nuove regole per la sicurezza nei cantieri. A questo scopo è stato approvato il regolamento per l’elaborazione dei piani di sicurezza nei cantieri. (Art. 31 della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94). L’obiettivo è dotare di strumenti di effettiva sicurezza i lavoratori che si trovano ad operare in contesti ad alto rischio di infortuni. Il Regolamento affronta anche il problema relativo ai costi che le imprese debbono sostenere per tutelare i lavoratori e prevede diversi piani di sicurezza a seconda dell´ampiezza del cantiere e della complessità dell’opera da realizzare”. La chiacchierata tra il Signor Mario ed il suo responsabile, il Signor Luigi, chiaramente va avanti. I due attraverso quello che potrebbe essere considerato un passaggio di routine, stanno in realtà approntando al meglio la fase di informazione del personale (rappresentato nell’occasione dal neo assunto), che giorno dopo giorno si fa formazione e quindi prevenzione di infortuni. Dando seguito alla 626” del 1994, nel 2008 viene varata la “81”.
Il D.lgs 81/08 ex 626/94 è un elaborato che da una parte semplifica alcune procedure e adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.
Le vecchie norme degli anni 50, i DPR 547/164/303 vengono abrogati, così come accade al D. lgs. 626/94 che dopo circa 15 anni di vita cede il passo alla nuova regolamentazione.
Il termine “626” resterà ancora in uso per molto tempo, ma di fatto esiste il decreto legislativo 81 del 2008, o Testo Unico sulla Sicurezza. Con il preciso intento di salvaguardare il lavoratore e di riflesso la sua azienda.
A questo punto dell’incontro, nell’ufficio del cantiere, vengono esaminati abbigliamento e “strumenti del mestiere”. Elmetti, caschi, occhiali, cuffie, maschere, guanti, indumenti di segnalazione, dispositivi anticaduta, fino alle scarpe antinfortunistiche rappresentano gli elementi indispensabili per la salvaguardia del lavoratore sul posto di lavoro. Tutto o quasi, a cominciare dalle caratteristiche di elmetti e caschi protettivi, trova spazio nella chiacchierata tra i nostri protagonisti, il Signor Mario ed il suo capo, il Signor Luigi.
Le principali caratteristiche che caschi ed elmetti devono possedere sono:
1) assorbimento agli urti
2) resistenza alla perforazione
3) resistenza alla pioggia ed alla luce solare
4) non infiammabilità
5) proprietà dielettriche (tensione di perforazione non inferiore a 10 kV).
Gli occhiali, insieme agli schermi ed alle visiere, sono i più importanti dispositivi di protezione individuale (DPI) degli occhi contro i rischi meccanici (polveri, trucioli, schegge), ottici (raggi UV ed IR, laser). chimici (vapori, nebbie e fumi, soluzioni acide ed alcaline) e termici (il freddo può causare lacrimazione protratta, il calore, infiammazioni o ustioni), generalmente tra loro variamente associati nei luoghi di lavoro (saldatura, fotocomposizione, laboratori, industria metal meccanica e del legno in particolare).
Il rumore è un problema presente in moltissime situazioni lavorative.
La norma europea EN352 (divisa in più parti) è applicabile a dei tipi specifici di protezione:
Le norme EN352-1, EN352-2, EN352-3 definiscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità delle cuffie, degli inserti auricolari e delle cuffie montate su elmetti da cantiere.
La protezione delle vie respiratorie da agenti chimici (aerosol, gas, vapori) va considerato con la massima attenzione. Nella maggior parte dei casi può essere assicurata da apparecchiature isolanti (indipendenti dall´aria dell´ambiente) o da apparecchi respiratori a filtro (dipendenti dall´aria dell’ambiente).
Le maschere devono rispondere a criteri di ergonomia, devono fornire per quanto possibile livelli elevati di protezione, essere innocue, leggere, solide e dotate di una nota informativa del fabbricante. Inoltre devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore, essere compatibili con l´uso di occhiali; le parti o filtri devono essere facilmente montabili e assicurare una adeguata protezione dagli agenti biologici se destinate a quest’uso specifico. Inoltre, il controllo visivo deve riferirsi alla marcatura e al foglietto illustrativo del fabbricante. Capitolo indumenti di segnalazione: ne esistono tre classi e devono avere delle determinate superfici di materiale con base fluorescente, di materiale retroriflettente o in alternativa costituiti da una superficie di materiale con carattere combinato.
Ogni classe deve avere delle superfici minime di materiale con cui è fatto il capo e questo in conformità alla seguente tabella:
La classe 3 definisce il grado di visibilità più elevato. Esempi: giacche con maniche lunghe, completo giacca/pantaloni.
La classe 2 definisce un livello intermedio di visibilità. Esempi: gilet, casacche. La classe i definisce il livello di visibilità più debole. Un esempio sono le bretelle.
Entrando nel merito dei guanti di protezione, un pittogramma a forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) associato ad una lista di livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio rappresenta la maggior parte delle norme europee relative ai guanti di protezione. I dispositivi anticaduta comprendono diversi prodotti adatti ai rischi corsi e alla protezione necessaria.
Questi prodotti (imbragature, dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio, dispositivi di posizionamento sul lavoro, assorbitore di energia, dispositivi anticaduta di tipo retrattile) sono regolati dalle norme europee dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
La norma EN342 specifica i requisiti generali e i metodi di prova per testare le prestazioni dell´abbigliamento protettivo contro il freddo.
La scarpa di sicurezza, è un dispositivo di protezione individuale atto a proteggere i piedi contro le aggressioni esterne (schiacciamento, ustioni da scintille, fluidi caldi o scorie, freddo, perforazioni, vibrazioni) e nel contatto verso il suolo (pericoli di scivolamento nel suolo roccioso o fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o scorie incandescenti) mediante l´impiego di uno o più particolari accorgimenti tecnologici quali l´adozione di puntale d´acciaio e/o di lamina metallica antiperforazione (in alternativa al metallo si possono utilizzare materiali elettricamente non conduttori ma di equivalente capacità protettiva), la predisposizione di particolari rilievi delle suole, di impermeabilizzazione, il conferimento di resistenza al calore, l´adozione di protezione dei malleoli e di un sistema di sfilamento rapido.