Strutture Alberghiere: Sicurezza e Salute
La cultura alberghiera si è sempre confrontata con aspetti relativi alla sicurezza e alla salute. Esiste una vera e propria normativa che disciplina la sicurezza e la tutela della salute nelle strutture alberghiere.
È ovvio che della prima tematica in Italia se ne occupa soprattutto il Corpo dei Vigili del Fuoco, mentre riguardo il secondo aspetto i NAS svolgono un azione di primo piano, monitorando lo stato delle pietanze e dei prodotti alimentari somministrati alla clientela. Questi aspetti sono fortemente disciplinati da leggi severe e vedono anche la partecipazione delle Asl in qualità di ente deputato ad eseguire analisi.
I N.A.S., Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell´Arma, sono nati il 15 ottobre 1962, nel momento in cui si è presa coscienza del fenomeno delle sofisticazioni alimentari, che tanto allarme cominciava a destare nell´opinione pubblica, anche perché in quegli anni si vanno modificando i costumi, nel senso che si impongono lentamente modelli culturali dove aumentano gli scambi commerciali, i viaggi, e ci si avvicina a una cultura industriale moderna che opera su vari fronti e allaccia molteplici rapporti.
La presenza sul territorio degli uomini dei N.A.S. si è notevolmente incrementata, fino al momento in cui il reparto, assunta l´attuale denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, si è dato una nuovo assetto ordinativo.
Oggi esso dispone di 1096 unità specializzate, ripartite in 3 Gruppi CC T.S. – con sede a Milano, Roma e Napoli – e in 38 Nuclei, presenti sull´intero territorio nazionale, con competenza regionale o interprovinciale.
Caratteristica fondamentale del reparto è la dipendenza funzionale dal Ministro della Salute in virtù della quale i militari appartenenti al reparto hanno – per Decreto – i poteri degli Ispettori Sanitari, in tutti quei siti ove vi è produzione, somministrazione, deposito o vendita di prodotti destinati all´alimentazione umana.
Nel corso degli anni altri poteri sono stati conferiti ai Carabinieri dei N.A.S., che hanno esteso le loro competenze anche in materia di:
- profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;
- sanità marittima, aerea e di frontiera;
- produzione e vendita di specialità medicinali ad uso umano e veterinario (compresi gli omeopatici), di vaccini, virus, sieri;
- prodotti cosmetici e di erboristeria;
- produzione di presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e diagnostici;
- igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria;
- produzione e commercio legale delle sostanze stupefacenti per la preparazione di specialità farmaceutiche.
E´ scontato che l´operatività dei Nas coinvolge tutti gli aspetti e gli esercizi che riguardano la salute, tuttavia la loro utilità è significativa soprattutto per quello che riguarda le analisi dei prodotti dell´industria alimentare e quelli somministrati da società commerciali come alberghi e ristoranti, strutture ricettive anche deputate al benessere ed alla salute, in quanto i presidi medico-chirurgici hanno già sistemi di controllo che dipendono direttamente dalle disposizioni del Ministero della Salute e dall´Istituto Superiore della Sanità, oltre al fatto che queste ultime istituzioni hanno vari strumenti operativi sul territorio tesi ad accertare pericoli, inadempienze, difformità.
Il Ministero della Salute si è dotato di un sistema generale che disciplina la salubrità concernente l´attività alberghiera, non solo attraverso gli aspetti che riguardano l´analisi alimentare, ma anche riguardo a disposizioni di locali, areazione, salubrità dei locali, che però in questo senso vedono pure l´intervento diretto dei vigili del fuoco in qualità di pubblici ufficiali.
E´ bene specificare che la normativa alberghiera non è solo quella che riguarda l´albergo inteso come luogo di villeggiatura o di permanenza momentanea, ma anche proprio come tipologia di assistenza dove la struttura alberghiera è vocata nel senso di stabile adibito a cure o al benessere. In questo senso il Ministero della Salute dà delle direttive chiare attraverso l´approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l´umanizzazione dell´assistenza, il diritto all´informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l´andamento delle attività di prevenzione delle malattie. (G.U. Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 1997). Vi sono poi normative regionali che disciplinano le caratteristiche strutturali degli stabili. Il motore di ricerca presente sul sito www.ministerodellasalute.it permette di recuperare le varie normative nazionali o regionali. Bisogna notare che, tra i vari distretti amministrativi, la Regione Toscana sia l´unica che abbia fornito una normativa in materia sanitaria piuttosto chiara per quello che concerne le strutture ricettive turistiche, attraverso la LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n.102 – Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive. (G.U. 3° Serie Speciale – Regioni n. 18 del 6 maggio 1995). In diversi casi invece decreti e leggi danno disposizioni in merito ad alcuni aspetti specifici, ma non delineano una linea guida, demandando il compito ai vigili del fuoco, ai Nas e più in generale agli enti sanitari. Invece per la sanità pubblica dotarsi di strumenti più efficaci in tal senso permette di avviare quel meccanismo di controllo e verifica reciproca che, come affermato, diventa un corroborante di sicurezza per il cittadino. Chiunque sia preposto a controlli, da sempre, se è a conoscenza del fatto che altri hanno la facoltà giuridica di poterli effettuare ed hanno compiti in materia, attuerà i propri strumenti nel modo migliore. Fermo restando che in materia di normativa antincendio e sicurezza statica della struttura, il corpo dei vigili del fuoco ha competenze assolute o condivise con altri enti, che comunque non sono di pertinenza della sanità pubblica, la quale però deve eventualmente segnalare difformità rispetto a normativa antincendio, mancanza di piani d´esodo, materiali pericolosi e non ignifughi, deficienze strutturali.
L´argomento presenta molti punti di approccio, come per esempio quello delle disposizioni sanitarie e tutela dei cittadini che contraggono malattie in luoghi di soggiorno in Italia o all´Estero, dove in quest´ultimo caso, è bene ricordarlo, il primo contatto è quello del tour operator, che a sua volta si rivolge immediatamente al consolato, il quale ha un protocollo di intervento in merito a questi casi; nell´ipotesi di cittadini fuori dalla UE, ove non ci siano enti preposti (esiste una lista), si prevede poi una più urgente comunicazione del consolato con il Ministero degli Esteri, che poi opera in sinergia con il Ministero della Salute. Le competenze in merito alla salute ed alla salvaguardia dei cittadini, quindi, non cessa in caso di soggiorno fuori dai confini nazionali. La sanità pubblica ha infatti l´obbligo di tutelare la salute dei nostri cittadini anche all´estero, predisponendo gli strumenti di cura più efficaci anche in sinergia con le nazioni che ospitano il degente, fermo restando il fatto che la cultura sanitaria di quel paese sia conforme o compatibile nei suoi principi base con quella italiana; mentre per ovvi motivi, dove la presenza di italiani è minore, gli aspetti sono di esclusiva competenza del consolato, e ciò vale per una parte significativa dei paesi extra UE meno frequentati.