Viene individuato come tecnico sanitario di laboratorio biomedico l´operatore che svolge attività di analisi e ricerca in biochimica, microbiologia e virologia, farmaco-tossicologia, immunologia, ematologia, citologia e istopatologia. Egli è addetto all´utilizzo,manutenzione e controllo di qualità delle varie strumentazioni di laboratorio. Egli è incaricato dunque di eseguire le analisi di un campione biologico (sangue, pezzo chirurgico, urine, espettorato, versamenti etc.), o dell´esperimento in una ricerca scientifica, ed è inoltre legalmente responsabile dell´effettiva validità dell´analisi.

 

    

CENNI STORICI

 

L´utilizzo delle analisi cliniche come strumento diagnostico e preventivo delle patologie è relativamente nuovo. Infatti solo nel XX secolo nasce e si sviluppa la chimica clinica come metodologia di analisi ospedaliera. Nei secoli precedenti, i medici non prendevano in considerazione l´idea che la chimica potesse essere applicata allo studio delle funzioni biologiche nei pazienti ancora in vita, alla predizione delle malattie o comunque al di fuori delle osservazioni post-mortem. Alcuni fisiologi e chimici, come Fourcroy (1755-1809), Berzelius (1779-1848), Liebig (1803-1873), Prout (1785-1850), Rees (1813-1889) iniziarono a valutare i processi fisiologici dell´organismo alla luce delle note leggi della chimica e della fisica, arrivando a correlare gli stati patologici con le anomalie nelle reazioni osservabili nei campioni biologici. Solo successivamente Folin (1867-1934) e Van Slyke (1883-1971) introdussero definitivamente l´analisi chimica di laboratorio come servizio diagnostico indispensabile per la clinica ospedaliera. Nel 1877 Robert Koch, che può essere definito il fondatore della microbiologia come scienza vera e propria, identificò il batterio responsabile del carbonchio e individuò alcune linee guida valide ancora oggi nell´ambito delle malattie infettive. Successivamente, grazie alla scoperta degli anticorpi (Von Berhing-Kitasato, 1890), dei virus (Beijerinck, 1889), della penicillina (Fleming, 1929), dei primi metodi di coltura e delle colorazioni, le tecniche di diagnostica microbiologica entrarono a far parte, a pieno diritto, degli strumenti necessari allo sviluppo della clinica ospedaliera. Nel 1944 O. Avery identificò il DNA la cui struttura venne descritta per la prima volta da Watson e Crick nel 1953. Con la messa a punto da parte di Mullins nel 1983 della Polimerase Chain Reaction (PCR) la diagnostica ospedaliera conobbe una rivoluzione senza precedenti, con la conseguente introduzione delle tecniche di biologia molecolare.

 

   

SCUOLE DI FORMAZIONE, UNIVERSITA´ E CORSI DI AGGIORNAMENTO

 

Per questa professione è necessaria la laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico ottenibile presso un discreto numero di Facoltà di Medicina e Chirurgia, il cui accesso è programmato annualmente su base nazionale ed avviene previo accertamento psico-fisico dell’idoneità del candidato a svolgere questo tipo di lavoro. La laurea si consegue con il superamento di una prova finale che ha valore di esame di Stato abilitante alla professione. Non è necessaria l’iscrizione ad alcun albo o ordine professionale. Il Tecnico di laboratorio biomedico può completare il proprio percorso formativo con la laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche.

 

PRESENZA IN ITALIA ED EFFICACIA SULLA POPOLAZIONE

 

I Tecnici sanitari di laboratorio biomedico occupati nel SSN sono circa 30 mila: di questi, 5 mila operano nei laboratori di ricerca universitaria, mentre altri 5 mila lavorano nei laboratori delle industrie del settore biologico. Le tendenze occupazionali di questa figura professionale sono positive e sono correlate soprattutto alle possibilità di impiego presso i laboratori di analisi e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere del SSN. È proprio in quest’ambito, infatti, che si registrano le maggiori opportunità lavorative. Risulta invece più difficoltoso l’inserimento di questa figura nei laboratori ad alta specializzazione, come quelli di biogenetica, di ematologia specialistica e così via. Questa professione si caratterizza per una forte prevalenza femminile, in quanto circa il 73% degli occupati sono donne. Si prevede che nel medio periodo la situazione rimarrà invariata, considerando che la percentuale di donne immatricolate al corso di laurea negli ultimi cinque anni ha sempre registrato valori superiori al 65%.

  

   

TRATTATO DESCRITTIVO

 

Prerogativa del tecnico di laboratorio è quella di aver maturato competenze scientifiche di base (matematica, fisica, chimica, statistica), elevate conoscenze tecnico-specialistiche (biochimica, microbiologia, parassitologia, patologia clinica, farmacologia, virologia, ematologia, immunologia, ecc.). Egli deve inoltre dimostrare padronanza nelle principali metodologie bio-informatiche ed in almeno una lingua dell’Unione Europea per lo scambio di informazioni e l’aggiornamento scientifico. E´ inoltre tenuto a conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle che regolano l’organizzazione della sanità. Il Tecnico di laboratorio biomedico deve saper lavorare in gruppo, deve essere ordinato e preciso, avere buona manualità e capacità di concentrazione.

Il Tecnico di laboratorio biomedico può svolgere la propria attività presso:

– laboratori di analisi di strutture ospedaliere ed extraospedaliere sia private che del Servizio Sanitario Nazionale
– laboratori di controllo qualità in campo biomedico di industrie farmaceutiche
– laboratori di ricerca universitari ed extrauniversitari nel settore biomedico
– industrie di produzione e agenzie di vendita operanti nel settore della diagnostica di laboratorio 
– industrie alimentari, cosmetiche, ambientali e istituti zooprofilattici. Come per le altre figure dell’area, l’accesso alla professione nel settore pubblico avviene per concorso.

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico può lavorare come dipendente o come libero professionista. Nel secondo caso, l’attività può essere esercitata individualmente o associandosi ad un centro di analisi. Per legge, un laboratorio di analisi deve essere diretto da un laureato specialista (medico, biologo o chimico). Nel SSN i Tecnici sanitari di laboratorio biomedico sono inquadrati inizialmente al livello C e la loro retribuzione di base è di circa 19 mila euro lordi annui, che possono essere integrati da indennità varie Il profilo professionale del tecnico sanitario biomedico è infine individuato dal seguente Decreto Ministeriale:

Decreto Ministeriale Sanità 26/9/94 n.745
Regolamento concernente l´individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico
(Gazzetta Ufficiale, 9/1/95 n. 6)

IL MINISTRO DELLA SANITA´

Visto l´art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell´art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell´adunanza generale del 4 luglio 1994;

vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell´art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1.
1. E´ individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico di laboratorio biomedico è l´operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a) svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell´ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria e alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell´ambito della struttura in cui opera;
f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.

3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all´aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art. 2
1. Con decreto del Ministero della Sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell´art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all´esercizio della professione.

Art. 4
1. Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell´università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all´art. 3 ai fini dell´esercizio della relativa attività professionale e dell´accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E´ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.